lunedì, 23 novembre 2009
UFFICI STAMPA
E’ TEMPO CHE L’ARAN SI ATTIVI PER L’INQUADRAMENTO DEI GIORNALISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
uffici stampa

E’ notizia di questi giorni!
Esiste una giungla di delibere e nomine che vanno da capo ufficio stampa a spin doctor e che rimettono al centro dell’attenzione una questione sulla quale è sempre mancato l’impegno della classe politica italiana: la corretta applicazione della legge 150 (del 2000!) con la conseguente definizione del profilo professionale dei giornalisti addetti stampa pubblici.

Come afferma in una nota la Federazione nazionale della stampa italiana:
Si tratta di avviare concretamente la trattativa in sede Aran (l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) per la quale c’è un positivo impegno del suo presidente, Massimo Massella Ducci Teri - prosegue la Fnsi -. Il confronto deve definire l’inquadramento e, quindi, il livello retributivo, nonchè le regole del lavoro del giornalista che opera come tale nella Pubblica amministrazione”.

L’obiettivo del Sindacato è un inquadramento che definisca con chiarezza - come, con chiarezza, lo definisce la legge 150/2000 - il ruolo diverso dell’addetto stampa rispetto a quello fiduciario del portavoce e rispetto al ruolo dei comunicatori;  ruoli ai quali va tutta la nostra considerazione e rispetto, ma che sono diversi per funzione e deontologia professionale di riferimento.
La trattativa con l’Aran, per la quale la stessa Agenzia sta ricercando il consenso di tutti i sindacati titolati a partecipare al tavolo di confronto per il pubblico impiego, ha per la Fnsi
l’obiettivo di definire un inquadramento il quale deve vedere la figura dell’addetto stampa, prevalentemente, in organico e a tempo indeterminato anche a garanzia della delicata funzione di trasparenza verso chi deve informare i cittadini e di sviluppo democratico delle istituzioni. Una funzione non marginale e non delegabile ad altre strutture ed a professionalità diverse da quella giornalistica.


Mario CORALLUZZO - Giornalista - ex Capo Ufficio Stampa del Comune di Bellizzi (SA)

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categoria:contratto, aran, definizione profilo professional, legge 150
giovedì, 19 novembre 2009

GLI ITALIANI LEGGONO MENO GIORNALI. BOOM DEI SOCIALNETWORK

FACEBOOK
Boom dei social network. Le nuove forme di Tv sono entrate a far parte delle abitudini degli italiani. Negli ultimi due anni, tra il 2007 e il 2009, l'utenza della Tv satellitare passa dal 27,3% al 35,4% della popolazione e la Tv digitale terrestre raddoppia il suo pubblico (dal 13,4% al 28%), benche' lo switch over del segnale analogico abbia interessato finora solo alcune zone del territorio nazionale.

Tra il 2001 e il 2009 gli italiani hanno 'consumato' di piu' tutti i mezzi di comunicazione. Non solo i telefoni cellulari (+12,2%) e Internet (+26,9%) vedono incrementare i loro utenti, ma anche la radio che ormai si puo' ascoltare anche dal lettore mp3, dal telefonino e da Internet fa un grande balzo in avanti (+12,4%), cosi' come aumentano, anche se di poco, i lettori di libri (+2,5%) e di giornali (+3,6%), e la stessa televisione raggiunge praticamente la quasi totalita' degli italiani (+2,0%).

 E' quanto emerge dall'ottavo Rapporto Censis/Ucsi sulla comunicazione dal titolo 'I media tra crisi e metamorfosi'. Gli utenti della televisione arrivano a quota 97,8% della popolazione, il cellulare sale all'85,0%, la radio all'81,2% (in particolare, l'ascolto della radio dal lettore mp3 e' tipico del 46,7% dei giovani tra 14 e 29 anni), i quotidiani al 64,2%, i libri al 56,5%, Internet al 47,0%. La diffusione dei nuovi media non ha penalizzato quelli gia' esistenti: quello appena trascorso e' stato il decennio della moltiplicazione e integrazione dei media, e dell'espansione del loro impiego.

 In particolare, le nuove forme di Tv sono entrate a far parte delle abitudini degli italiani. Negli ultimi due anni, tra il 2007 e il 2009, l'utenza della Tv satellitare passa dal 27,3% al 35,4% della popolazione e la Tv digitale terrestre raddoppia il suo pubblico (dal 13,4% al 28%), benche' lo switch over del segnale analogico abbia interessato finora solo alcune zone del territorio nazionale.  La Tv via Internet triplica la sua utenza, passando dal 4,6% al 15,2%, e la mobile Tv interessa gia' l'1,7% della popolazione.

Uno degli elementi che emerge con maggiore evidenza dall'analisi delle piramidi dei media tra il 2007 e il 2009, secondo il Rapporto Censis, e' la generale espansione dei mezzi gratuiti e la sostanziale battuta d'arresto di quelli a pagamento. Fatta eccezione per la Tv satellitare, da una parte, e per i quotidiani on line, dall'altra, per il resto la tendenza e' questa, ed e' difficile rilevare questo dato senza ricordare che al centro del biennio preso in considerazione e' scoppiata una delle piu' gravi crisi economiche degli ultimi decenni.

In questo modo si comprende perche', mentre l'uso del telefono cellulare rimane tutto sommato stabile - con un leggero calo dall'86,4% all'85% della popolazione, che si puo' considerare una normale oscillazione per un mezzo a diffusione di massa -, a crescere notevolmente e' stato l'uso del cellulare nelle sue funzioni di base (dal 48,3% al 70,0%), mentre quelle piu' sofisticate - e costose - sono diminuite: l'uso dello smartphone e' sceso dal 30,1% al 14,3%, il videofonino dall'8% allo 0,8%. Il dato non si riferisce al possesso dell'apparecchio, bensi' ne misura l'uso effettivo. Il telefonino e' dunque un bene a cui non si puo' rinunciare, neanche in tempi di crisi, pero' qualcosa si puo' risparmiare, magari inviando qualche sms in piu' ed evitando di connettersi a Internet con i costosissimi servizi wap. Viceversa la carta stampata risente della crisi.

La lettura di quotidiani a pagamento passa dal 67% al 54,8%, invertendo una tendenza leggermente positiva che si era registrata negli anni precedenti al 2007.

Mario CORALLUZZO - Giornalista - ex Capo Ufficio Stampa del Comune di Bellizzi (SA)

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giovedì, 19 novembre 2009

IL CICLONE BRUNETTA

RENATO BRUNETTA

LA COMUNICAZIONE ELETTRONICA TRA P.A. E CITTADINI. DOVE STIAMO ANDANDO?

LA COMUNICAZIONE ELETTRONICA

Lo scorso 5 agosto è stato pubblicato da parte del DDI (il nuovo nome del dipartimento tecnologico di Brunetta che per esteso suona come “Dipartimento per la Digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’Innovazione tecnologica”) un importante bando di gara per un servizio di “comunicazione elettronica certificata tra pubblica amministrazione e cittadini”, in breve CEC-PAC. E’ un bando abbastanza ricco (50 milioni di euro, seppure in due tranches da 25, di questi tempi sono qualcosa), importante per il tema e singolare per le sue modalità. Siamo ancora in fase di prequalifica (si è scelto il sistema della gara ad invito e siamo in fase di dichiarazione di interesse e verifica dei requisiti da parte dei candidati), ma la mia impressione è che sarà un’iniziativa che avrà conseguenze importanti per il futuro del processo di digitalizzazione della PA e, quindi, vorrei da subito condividere con voi alcune domande e alcune riflessioni. Vi dico subito che sono alquanto perplesso.

Prima di spiegarvi le ragioni della mia perplessità credo sia il caso di ripercorrere, seppure brevissimamente, la storia della posta elettronica certificata (PEC) nella PA che nasce da Stanca nel 2005 e ha visto sino ad ora molti annunci e false partenze. Mi avvalgo per questo della ricostruzione che ne ha fatto in un interessante post nel suo blog Marco Scialdone.

  • La posta elettronica certificata (PEC) prende il via con il D.P.R 68/2005, a sua volta "attuativo" di una disposizione del 2000 del Testo unico del Documento Amministrativo dove si leggeva che "la trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge".
  • Con il Decreto Legge 185/2008 (convertito in legge 2/2009) il Governo prevede che le imprese e i professionisti debbano necessariamente dotarsi di una casella di PEC e di concedere una casella di PEC ai cittadini che ne facciano richiesta. L'articolo 16-bis infatti recita: "per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni ai cittadini che ne fanno richiesta e' attribuita una casella di posta elettronica certificata il cui utilizzo abbia effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta".
  • Nella stessa disposizione si rimanda ad un D.P.C.M. per la definizione delle modalità di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini. Il Decreto in questione viene adottato il 6 maggio 2009 e, ancora una volta, specifica che (art. 3): "Al cittadino che ne fa richiesta la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, direttamente o tramite l'affidatario del servizio, assegna un indirizzo di PEC". Lo stesso decreto specifica che l'affidatario del servizio sarà scelto con gara.

Riassumendo:

  • il cittadino ha diritto ad una casella PEC.
  • Ad inizio agosto viene pubblicato il bando per la scelta dell'affidatario del servizio.

Sino a questo punto, al di là dei dubbi[1] intrinseci su uno strumento che esiste solo in Italia e che ha visto sino ad ora un utilizzo molto limitato anche (o soprattutto) per la scarsa preparazione delle PA a recepire comunicazioni elettroniche (con buona pace del codice dell’amministrazione digitale), la storia è abbastanza chiara. Un capitolo a parte riguarda la PEC per le imprese, divenuta obbligatoria per legge con una fornitura quasi monopolistica da parte di Infocert, che è l’azienda speciale ad hoc delle Camere di commercio, ma per ora esula dalla nostra analisi.

Le cose si complicano con il bando che citavo all’inizio dell’articolo: infatti nella sua descrizione (ancora non c’è un vero e proprio capitolato che sarà inviato solo alle aziende che saranno invitate, ed anche questa è una procedura un po’ anomala) leggo alcune cose che non mi convincono molto:

  • Non si parla più di PEC, che seppure a diffusione limitata è già presente sul mercato, ma di CEC-PAC (un acronimo che sta per Comunicazione elettronica certificata tra Pubblica Amministrazione e cittadini). Questa comunicazione è esclusiva, nel senso che non ci sarà nessun altro mezzo di comunicazione elettronico certificato tra PA e cittadini.[2] Non è quindi assolutamente chiaro se con la mia casella PEC potrò lavorare ancora verso la PA o dovrò averne due.
  • Infatti questa casella per la CEC-PAC sarà ad uso esclusivo della comunicazione tra PA e cittadini, ciò vuol dire che non potrò usarla ad esempio per trasmettere con maggiori certezze documenti per comprare casa o per una qualsiasi transazione privata.
  • Ci sarà un solo concessionario del servizio e tutte le amministrazioni dovranno servirsi di quello interrompendo progetti e sperimentazioni già presenti e in alcuni casi (si veda l’articolo di Tommaso Del Lungo in questo stesso numero della newsletter) funzionanti.
  • Nella descrizione dei requisiti tecnici richiesti al fornitore ci sono molti punti che mi sembrano quanto meno bizzarri tra tutti mi accontento di citare il più eclatante (se volete una disanima completa vi consiglio l’ottimo articolo di Andrea Lisi e Luigi Foglia su Punto Informatico e, visto che ci siete, anche gli altri loro articoli lì citati). Si chiede che il fornitore abbia già una rete di sportelli (fisici!) estremamente diffusa che sia in grado di assicurare un punto di accesso in almeno l'80% dei comuni italiani con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, con orario di apertura al pubblico, dal lunedì al sabato, 9.00-13.00. Anche senza voler essere maligni e fare dietrologia qui c’è la carta di identità di una sola grande azienda pubblica italiana che, guarda caso, è anche l’unica a perdere soldi se alla posta tradizionale delle raccomandate si sovrapponesse davvero uno strumento più veloce e soprattutto gratis. Come giustamente ricorda l’articolo citato grossi dubbi erano stati già sollevati proprio sull'affidamento dei servizi oggetto della presente gara ed anche l'ANCI aveva già riconosciuto la necessità che venissero "specificati, all'interno del capitolato di gara, dei criteri atti a limitare il rischio che si crei una posizione dominante da parte dell'affidatario del servizio, a scapito del mercato".
  • Infine nel bando è prevista la possibilità che il concessionario (solo il concessionario? Anche le amministrazioni?) affianchi ai servizi di base gratuiti (o meglio pagati dalla fiscalità generale perché appunto 25 milioni non sono pochi) servizi a pagamento, ma quali? A quali costi? Chi sarà responsabile della loro qualità e della congruità dei prezzi? A quel punto si tratterà di mercato non sorvegliato? Se sì è veramente anomalo che sia nell’ambito di una concessione governativa esclusiva, se no bisognerà capire chi e come controllerà.

Per concludere, a mio parere, siamo di fronte ad un’iniziativa che potrebbe essere sì un’opportunità importante sulla strada della digitalizzazione della PA e della dematerializzazione, ma ad alcune condizioni che non sembrano del tutto soddisfatte dal bando in questione e che potrebbero essere così riassunte:

  • Confermare standard certi per la PEC
  • Aprire effettivamente al mercato
  • Non creare un dualismo tra PEC e CEC-PA che ci costringa ad avere due caselle certificate una per i rapporti con i privati ed un’altra per i rapporti con le amministrazioni
Per saperne di più su SPC - Sistema Pubblico di Connettività naviga su Saperi PA!
  • Infine, ma è la cosa più importante, continuare con decisione l’opera di informatizzazione dei backoffice e di interconnessione (SPC) tra le amministrazioni che garantisca un’effettiva possibilità di applicazione del tanto citato quanto disatteso codice dell’amministrazione digitale. Altrimenti avremo forse una strada, ma come sempre sarà desolatamente deserta.


Fonte: SAPERI FORUM P.A.
Mario CORALLUZZO - Giornalista - ex Capo Ufficio Stampa del Comune di Bellizzi (SA)
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martedì, 17 novembre 2009

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
PUBBLICATA LA DIRETTIVA SUGLI ACQUISTI DI SPAZI PUBBLICITARI

palazzo chigi

Lo scopo, secondo il Governo, è di “fornire criteri interpretativi ed operativi nell’applicazione dell’articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177 recante “Testo unico della radiotelevisione”, che disciplina le modalità di destinazione delle somme per l’acquisto di spazi pubblicitari sui mezzi di comunicazione di massa per fini di comunicazione istituzionale”. Con la direttiva, quindi, si mira a uniformare l’azione delle Amministrazioni statali, per le quali il Dipartimento per l’informazione e l’Editoria svolge la funzione di centro di orientamento, “in quanto l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha segnalato orientamenti differenziati da parte delle P.A. relativamente al rispetto degli obblighi di destinazione previsti dalla legge”.

DOCUMENTO

paolo bonaiuti

Direttiva del 28 settembre 2009

Indirizzi interpretativi ed applicativi in materia di destinazione delle spese per l’acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988,  n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, e in particolare, l’art. 5 comma 2 lettera e) che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di emanare direttive per assicurare l’imparzialità, il buon andamento e l’efficienza degli uffici pubblici;

VISTO il decreto legislativo del 30 luglio 1999 n. 303 recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59” che all’articolo 2 prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvalga della presidenza per l’esercizio, in forma organica e integrata, tra l’altro, delle funzioni di coordinamento dell’attività di comunicazione istituzionale;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150 recante “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione istituzionali” che, all’articolo 11. attribuisce al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la funzione di centro di orientamento e consulénza per le amministrazioni statali che realizzano programmi di comunicazione istituzionale;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che all’articolo 11, comma 4, prevede che, per l’attuazione delle iniziative di comunicazione, le amministrazioni dello Stato si avvalgono del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri quale struttura centrale di servizio;

VISTO l’articolo 41 del decreto legislative 31 luglio 2005, n. 177 recante “Testo unico della radiotelevisione”, che disciplina le modalità di destinazione delle somme per l’acquisto di spazi pubblicitari sui mezzi di comunicazione di massa per fini di comunicazione istituzionale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio 2008 con il quale l’On. Paolo Bonaiuti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, On. Paolo Bonaiuti, le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di informazione, comunicazione ed editoria, ivi compresa l’attuazione delle relative politiche;

RITENUTO di formulare alcuni indirizzi interpretativi ed applicativi del citato articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177 alle amministrazioni dello Stato;

Sentita l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA:

PREMESSA

Con la presente direttiva si intendono fornire criteri interpretativi ed operativi nell’applicazione dell’articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005,  n.177, al fine di uniformare l’azione delle Amministrazioni statali, per le quali il Dipartimento per l’informazione e l’Editoria svolge la funzione di centro di orientamento ai sensi del comma 2, lettera a) dell’articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha segnalato, infatti, orientamenti differenziati da parte delle Amministrazioni dello Stato, relativamente al rispetto degli obblighi di destinazione previsti dalla legge per l’acquisto di spazi per fini di comunicazione istituzionale.

L’articolo 41, primo comma, del predetto decreto legislativo n. 177 del 2005 prevede che “le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all’acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare  complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell’emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell’unione europea e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici.”

Si fa presente inoltre che, stante la disposizione del comma 4 del medesimo articolo 41, quest’ultima percentuale è aumentata al 60% nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale. A tal fine è utile precisare che la fase di transizione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2008, sarà completata nel 2012, quando, in tutto il territorio nazionale, le trasmissioni televisive saranno in tecnica digitale.

1. Criteri di applicazione dell’art. 41 del decreto legislativo ti. 177 del 2005

1.1 Spese per l’acquisto di spazi pubblicitari

Le spese destinate dalle Amministrazioni pubbliche per l’acquisto di spazi pubblicitari per fini di comunicazione istituzionale, sono quelle relative alle somme impegnate per l’acquisto, a titolo oneroso, di qualunque spazio atto a veicolare avvisi o messaggi attraverso l’utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa, rivolto alla generalità dei cittadini, allo scopo di:

a) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;

b) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione;

c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;

d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;

e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;

f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo visibilità ad eventi di importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.

Non rientrano, pertanto, in tale ambito le spese pubblicitarie connesse a forme di pubblicità obbligatoria, quali, ad esempio, quelle per pubblicazione del bilancio, di avvisi di gara, di bandi di concorso etc. in osservanza di precisi obblighi di legge ovvero al fine di rendere pubblici atti e procedure concorsuali.

Analogamente non rientrano in tale ambito le spese sostenute dalle Amministrazioni pubbliche per l’acquisto di spazi a seguito di provvedimenti amministrativi emanati per ragioni di necessità ed urgenza.

Ai sensi del citato articolo 41 sono altresì esclusi gli oneri relativi alla produzione degli strumenti pubblicitari come, ad esempio, le spese sostenute per la stampa di manifesti, depliant, le spese per la creatività, le spese tipografiche, cartacee ed informatiche. Sono altresì escluse le spese sostenute per la produzione e l’edizione di testate giornalistiche registrate a norma di legge, le spese per convegni o eventi, quelle effettuate a titolo di sponsorizzazione e quelle relative a partecipazione a fiere, mercati e mostre.

1.2 Periodo di riferimento

Il periodo di riferimento per il calcolo delle percentuali di cui al citato articolo 41 è l’anno solare. Le spese da inserire nel calcolo sono quindi tutte quelle impegnate, per le quali quindi sia stata assunta una obbligazione giuridicamente perfezionata, durante l’esercizio finanziario coincidente con l’anno solare.

1.3 Mezzi di comunicazione utilizzati

Rientrano nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 41 le spese relative all’acquisto di spazi sulla stampa quotidiana e periodica, anche in forma elettronica; su. Internet; sui mezzi di diffusione radiotelevisiva nell’’ambito della diffusione di opere presso le sale cinematografiche; sulle reti mobili di comunicazione elettronica nonché le spese per l’acquisto di spazi per le pubbliche affissioni, salvo quanto previsto dal paragrafo che segue.

Ai fini dell’applicazione delle quote di destinazione di cui all’articolo 41 non sono da computare le spese sostenute per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione tramite pubbliche affissioni su spazi di proprietà di pubbliche amministrazioni o enti pubblici.

1.4 Rispetto delle quote di destinazione – Totale

Il valore complessivo delle spese sostenute per l’acquisto di spazi per fini di comunicazione istituzionale di cui al punto 1.1 effettuate sui mezzi di comunicazione di cui al punto 1.3 costituisce il totale su cui calcolare le quote di destinazione previste dall’art. 41.

1.4 Rispetto delle quote di destinazione – Stampa

Nell’ambito della percentuale, di cui al primo comma del predetto articolo 41, riferita ai quotidiani ed i periodici devono essere intese le spese destinate all’acquisto di spazi su quotidiani e periodici) anche elettronici, diffusi al pubblico, nei territori dei Paesi membri dell’Unione Europea. Ai fini del rispetto della suddetta percentuale di destinazione, sono equiparati gli acquisti di spazi sulle emittenti radiofoniche che trasmettono quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per almeno il 25% delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, di cui sia stato accertato il possesso dei requisiti. Tali soggetti equiparati sono individuati con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per l’informazione e l’editoria – e pubblicati sul sito del Dipartimento stesso. Ai fini del rispetto delle percentuali di destinazione in favore di giornali quotidiani e periodici le amministrazioni possono includere l’acquisto di spazi per la pubblicità istituzionale sulle testate italiane all’estero in relazione al tipo di messaggio e ai destinatari, secondo quanto disposto dall’articolo 13, comma 3, della legge 150/ 2000.

1.5 Rispetto delle quote di destinazione — Emittenza locale

Nell’ambito della percentuale, di cui al primo comma del predetto articolo 41, riferita all’emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale devono essere intese le spese per l’acquisto di spazi sulle emittenti che, nei territori dei Paesi membri dell’Unione Europea, siano caratterizzate dai seguenti parametri, in relazione all’ambito di diffusione dell’esercizio dell’attività di radiodiffusione:

− “ambito locale radiofonico”: irradiazione del segnale fino a una copertura massima di quindici milioni di abitanti;

− “ambito locale televisivo”: diffusione in uno o più bacini, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale.

2. Obblighi di comunicazione delle amministrazioni dello Stato.

2.1 Capitoli di bilancio

Si ricorda altresì che le amministrazioni statali, ivi compresa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e gli enti pubblici, inclusi gli enti territoriali e gli enti pubblici economici, hanno l’obbligo di individuare distinti capitoli di bilancia su cui far gravare le spese di comunicazione istituzionale di cui all’art. 41 del decreto legislativo n. 177 del 2005. In ogni caso successivamente all’approvazione del Bilancia preventivo dello Stato le amministrazioni centrali provvederanno a comunicare, secondo le modalità stabilite dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la denominazione dei capitoli su cui gravano le spese di comunicazione istituzionale ed il relativo stanziamento.

2.2 Obblighi di comunicazione

Il comma 3 del predetto articolo 41 prevede che le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici diano comunicazione all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delle somme impegnate per l’acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. L’Autorità, anche attraverso I Comitati regionali per le comunicazioni, vigila sulla diffusione della comunicazione pubblica a carattere pubblicitaria sui diversi mezzi di comunicazione di massa. Per l’attuazione delle disposizioni previste dalla norma, le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici nominano un responsabile del procedimento che, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse e salvo il caso di non attuazione per motivi a lui non imputabili, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 1.040 euro a un massimo di 5.200 euro. Competente all’accertamento, alla contestazione e all’applicazione della sanzione è l’Autorità.

La norma è molto chiara anche con riferimento al soggetto che ha l’obbligo di rispettare le percentuali di spesa previste: si tratta di ogni pubblica amministrazione individuabile come soggetto giuridico autonomo.

In ogni amministrazione quindi, ai sensi del comma 3 del citato articolo 41 del decreto legislativo n. 177 del 2005, deve essere individuata un responsabile del procedimento in ordine sia alla comunicazione dei dati di spesa all’Autorità, sia al rispetto delle percentuali di destinazione previste. Al fine di ovviare alla problematica, sollevata da molte amministrazioni in fase di applicazione della norma, relativa alla non corrispondenza tra colui che è individuato come responsabile della comunicazione e chi, invece, è responsabile della spesa il rispetto dell’effettiva applicazione delle percentuali1 previste dai commi 1 e 4 del citato art. 41, deve essere assicurato dai responsabili di ogni singolo centro di spesa che risponderanno di eventuali sanzioni.

Ogni Amministrazione comunicherà all’Autorità, come da delibera delI’AGCOM n. 139/05/CONS del 7 marzo 2005, entro il 31 marzo di ogni anno, le percentuali relative alle spese dell’ultimo esercizio finanziario concluso, in conformità ai modelli telematici resi disponibili attraverso l’accesso al sistema all’indirizzo Internet www.roc.infocamere.it.

Roma, 28 settembre 2009

Per il presidente del Consiglio

IL SOTTOSEGRETARIO Dl STATO

on. Paolo Bonaiuti


Mario CORALLUZZO - Giornalista - ex Capo Ufficio Stampa del Comune di Bellizzi (SA)

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