martedì, 30 giugno 2009
FORMAZIONE  ESTIVA
Aperte le iscrizioni alla Scuola Estiva residenziale di Comunicazione Istituzionale e Benessere organizzativo per la Pubblica Amministrazione.
scuola di comunicazione

CONSCOM e l'Amministrazione comunale di Monte S. Giovanni Campano inaugurano la prima Scuola Estiva residenziale di Comunicazione Istituzionale e Benessere Organizzativo per la Pubblica Amministrazione. L'iniziativa nata per consentire a dipendenti e ad amministratori degli Enti Locali (comuni, province, regione, associazioni intercomunali, comunità montane, aziende private, municipalizzate e/o a partecipazione pubblica) e delle Aziende USL, nonché a liberi professionisti, operatori delle Forze dell’ordine, responsabili del personale di aziende private o cooperative ed operatori sindacali o provenienti da altri comparti interessati di acquisire competenze in due settori strategici per le organizzazioni pubbliche - ma anche private - si colloca tra le più innovative ed interessanti del panorama didattico di questa estate.
Nata come "campus" con cadenza annuale, questa Scuola sostenuta dalla C.N.U.P.I. e patrocinata in provincia di Frosinone dall'Ordine degli Avvocati, dalla Delegazione del F.A.I. Fondo Ambiente Italiano e dall'Associazione culturale "Dott. Pietro Taglienti" offrirà formazione oltre che di tipo frontale, anche attraverso project work e simulazioni pratiche.
Si tratta di modalità didattiche fortemente interattive che consentiranno ai partecipanti, oltre che di vivere una settimana in uno dei più suggestivi centri medioevali della Valle del Liri, di acquisire competenze in due ambiti disciplinari ritenuti da molti una sfida per il futuro.

Per informazioni, richiesta del bando, iscrizioni e contatti: info@conscom.it  oppure 3927928304


Fonte: CONSCOM
Mario Coralluzzo - Giornalista - Capo Ufficio Stampa del Comune di Bellizzi (SA)
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categoria:comunicazione, formazione
martedì, 30 giugno 2009
Gli UFFICI STAMPA della P.A. e la LEGGE 150/2000
UNA MIA RIFLESSIONE SU UNA SITUAZIONE DI GRAVE STALLO CHE PRODUCE SOLO INCERTEZZE.

UFFICI STAMPA P.A.

La Pubblica amministrazione italiana ha spesso “brillato” per improduttività e inefficienza.
Ma la burocrazia ha subìto negli ultimi vent’anni una profonda
trasformazione che ha inevitabilmente influito anche sul modo di realizzarsi della funzione pubblica di comunicazione.
Il fatto più rilevante è stato l’approvazione della legge n. 150 del 7 giugno 2000 che istituisce la cosiddetta figura del “comunicatore pubblico”, quella del “portavoce” e riconosce pari dignità ai giornalisti che lavorano negli uffici stampa, rispetto ai colleghi della carta stampata attraverso l’istituzione di tre strutture: il portavoce, l’Ufficio stampa e l’Ufficio per le relazioni con il pubblico.
La legge riserva alla contrattazione collettiva un ruolo molto importante per la definizione di uno specifico profilo professionale, all’interno di una precipua area di contrattazione, cui dovranno partecipare le organizzazioni sindacali dei giornalisti. Quest’aspetto appare attualmente abbastanza lontano dalla sua realizzazione.
È forte, infatti, l’opposizione delle organizzazioni sindacali confederali che non vogliono che alle trattative per la definizione del contratto giornalistico del personale degli uffici stampa partecipino anche le organizzazioni sindacali dei giornalisti.
Tale posizione appare abbastanza incomprensibile perché le organizzazioni sindacali sembra preferiscano tutelare i loro interessi, timorosi di una perdita di rappresentanza, piuttosto che preoccuparsi delle aspettative di una categoria di lavoratori che da anni è in attesa della definizione di un giusto riconoscimento anche economico.
Purtroppo per la vertenza relativa agli Uffici stampa nella Pubblica amministrazione siamo ancora in attesa che Fp-Cgil, Fps-Cisl e UilPa, cioè i sindacati confederali del pubblico impiego, rispondano nel merito relativamente alla ipotesi di profilo professionale dei giornalisti addetti stampa pubblici, che la legge 150 del 2000 rimanda alla contrattazione tra “sindacati più rappresentativi dei giornalisti” e l’Agenzia per la negoziazione contrattuale nel pubblico impiego, cioè l’Aran. Come è noto l’Aran chiede che la Federazione nazionale della stampa italiana raggiunga un’intesa con i confederali per riprendere un confronto che, in realtà non c’è mai stato, in quanto si è ridotto - anni fa - alla pura e semplice illustrazione al Presidente dell’Aran (che oggi non è più lo stesso) delle nostre idee in proposito. Con i confederali va definita anche la composizione della delegazione trattante. La posizione dei confederali è nota: sono contrari a una presenza autonoma dei giornalisti al tavolo della trattativa, malgrado la 150 la preveda e una sentenza della Magistratura del lavoro l’abbia ribadito. È questione particolarmente delicata sulla quale bisognerà discutere per trovare una soluzione.

Le criticità che hanno impedito in tutti questi anni la definizione di un accordo per il contratto dei giornalisti impegnati negli uffici stampa sono,
essenzialmente quelle suesposte. I sindacati confederali di categoria più che le Confederazioni generali, almeno fino a oggi, si sono dichiarati indisponibili per questa trattativa e, finora, l’Aran ci ha posto la condizione di raggiungere un’intesa con loro per trattare tutti assieme. La Fnsi è disponibilissima a esaminare con sollecitudine i termini di una possibile intesa. Tale sollecitudine non mi pare si sia manifestata allo stesso modo da parte dei nostri interlocutori.
Sicuramente c'è stata una sottovalutazione delle possibilità occupazionali da parte della Fnsi, ma anche dei vertici dell’Ordine nazionale dei giornalisti.
Il  dato certo è che sull’applicazione della 150 è stato alzato un muro!
Mentre i sindacati autonomi si sono, quasi tutti e quasi da subito, dichiarati disponibili a lavorare con noi, i sindacati confederali hanno contestato la validità stessa della legge allorché ha previsto la nostra titolarità a trattare con l’Aran per questa specifica area professionale. Va anche chiarito che la Fnsi  si è battuta per l’approvazione della legge per far riconoscere il ruolo giornalistico ai tanti colleghi di fatto che già operavano da giornalisti nella Pa e neppure che l’Ordine è stato insensibile quando ha stabilito, nella fase iniziale di entrata in vigore della legge, criteri di accesso all’Ordine stesso che tenessero conto della nuova situazione.

L’autonomia degli Uffici stampa dal potere politico rappresenta, sulla carta, una delle maggiori conquiste della legge 150. Ma questa autonomia si potrà mai concretizzare anche nelle piccole Amministrazioni?
È evidente che perché questa autonomia sia praticabile sarebbe necessario poter seguire lo schema previsto dalla legge:i giornalisti degli Uffici stampa hanno il compito di fornire una prestazione professionale che prescinda dal colore politico di chi governa in quel momento; il portavoce la cui “professionalità”, se così si può dire, sta nel particolare rapporto fiduciario con il vertice dell’Amministrazione; gli Urp, gli Uffici di comunicazione vanno affidati a professionalità formate nel campo della comunicazione istituzionale che è cosa diversa dal giornalismo e dall’informazione.
Non solo nelle piccole amministrazioni, ma anche in non poche grandi si è dato vita a “Uffici marmellata” dove tutti i ruoli sono confusi, spesso sovrapposti, con il solo risultato di fare un cattivo servizio a tutti, di fare tanti discorsi usando quante più parole inglesi sia possibile al fine di dimostrare di sapere le più moderne teorie nel settore, spendendo soldi senza costrutto.
Ma, va evidenziato come ci sia chi ritiene necessaria un’evoluzione degli uffici stampa della Pa con una sovrapposizione del ruolo del giornalista con quello del comunicatore. Assurdo! L’unico risultato di un simile modo di procedere sarebbe quello di scambiare l’informazione con la comunicazione, il rapporto di trasparenza e di servizio nei confronti degli organi di stampa con l’azione di pressione e di condizionamento con buona pace per i cittadini.

Per quanto riguarda
, invece, gli incarichi professionali (co.co.co.) ci sono state molte preoccupazioni tra i colleghi giornalisti occupati presso Uffici pubblici sui rinnovi degli incarichi per la non “comprovata esperienza universitaria” e la necessità del possesso della laurea.
La comprovata esperienza universitaria è una norma introdotta da Tremonti nella legge finanziaria anche all’evidente scopo di ridurre il larghissimo ricorso a rapporti di lavoro precario invalso anche nella Pubblica amministrazione come in tutta la società italiana. Una successiva circolare ha chiarito che per gli addetti stampa valgono i precedenti criteri, vale a dire l’iscrizione all’Ordine dei giornalisti, non importa se in qualità di professionista o di pubblicista. E per essere iscritti al nostro Ordine al momento non è richiesta la laurea anche se il percorso di alta formazione per l’accesso alla professione giornalistica è una nostra richiesta, avanzata da tempo, ma finora disattesa dal legislatore. Ricordo che la legge 150 prevede la laurea, ma solo per coloro a cui viene attribuita la qualifica di Capo Ufficio Stampa (rendendola obbligatoria solo in questo caso).Ma, chiaramente, se ne prescinde se il professionista incaricato è un dipendente interno all'Ente. In questo caso conta quanto prescritto dall'art.
46 del dl 112/2008 ("decreto legge Tremonti", entrato in vigore il 26/06/08 ) che afferma testualmente: "Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in Ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore".

Mario Coralluzzo - Giornalista - Capo Ufficio Stampa del Comune di Bellizzi (SA)
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categoria:professione, tremonti, fnsi, ufficio stampa, aran, definizione profilo professional, legge 150
martedì, 30 giugno 2009

UFFICI STAMPA: NON E' OBBLIGATORIA LA LAUREA

Per i giornalisti negli uffici stampa della P.A non c'è bisogno obbligatoriamente della laurea specialistica o quadriennale per farne parte.

giornalismoL'articolo 46 del dl 112/2008 ("decreto legge Tremonti", entrato in vigore il 26/06/08 ) afferma testualmente: "Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in Ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore".

Conterà il curriculum, che dà la misura della "maturata esperienza" del giornalista candidato a lavorare in un ufficio stampa pubblico.

In sostanza il Consiglio dei ministri ha fatto proprio il parere del Dipartimento della Funzione pubblica (Pres. Cons. Min. Circ. n. 2/2008 - GU n. 143 del 20.6.2008) e quello della Corte dei Conti della Lombardia ("Partendo dal dato letterale, è opportuno, innanzitutto, osservare che la norma parla di "particolare e comprovata specializzazione universitaria".

Ebbene, non vi è nessun espresso preciso riferimento testuale alla laurea o ad altro specifico diploma accademico.

Il che induce a ritenere che ciò che rilevi per il legislatore sia piuttosto, ed essenzialmente, il possesso, da parte del destinatario dell'incarico, di conoscenze specialistiche di livello equiparabile a quello che si otterrebbe con un percorso formativo di tipo universitario").

Ha scritto il ministro della Funzione Pubblica nella circolare 2/2008: "Si ritiene, inoltre, opportuno richiamare l'attenzione su alcune disposizioni specifiche tra cui l'articolo 9 della legge 150/2000, relativo ai specifici requisiti previsti per gli addetti stampa".

L'articolo 9 della legge 150/2000  afferma che gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti anche "estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all'articolo 5, utilizzato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 (oggi dlgs 165/2001)".

Il regolamento è il dpr n. 422/2001, il quale prevede giornalisti laureati come responsabili degli Uffici stampa pubblici e giornalisti anche non laureati quali redattori degli stessi Uffici stam pa. Ora l'articolo 46 del "decreto Tremonti" ha fatto chiarezza in maniera nitida, senza possibilità di equivoci. Ed ecco qui sotto il testo dell'articolo 46:

Dl 112/2008. Art. 46. (Disciplina di riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione)

1. Il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimo dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è così sostituito: "6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in Ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 è abrogato."

2. L'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è così sostituito: "Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

3. L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è così sostituito: "Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio.

(Fonte: newsletter Franco Abruzzo)
Mario Coralluzzo - Giornalista - Capo Ufficio Stampa del Comune di Bellizzi (SA)

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categoria:tremonti, ufficio stampa, definizione profilo professional, legge 150, franco abruzzo
mercoledì, 13 maggio 2009

FORMAZIONE UFFICI STAMPA

Stage all’ufficio stampa
dell’Assemblea delle Regioni Europee
a Bruxelles

assemblea delle regioni europee di Bruxelles

L’Assemblea delle Regioni Europee - AER - è stata istituita nel 1985, con lo scopo di dare alle regioni la giusta voce politica rispetto alle questioni che riguardano le competenze regionali. Il network mette assieme più di 270 regioni da 33 paesi e 16 organizzazioni interregionali. L‘AER sta cercando un tirocinante per l’ufficio stampa e comunicazione al suo dipartimento di Bruxelles.

Profilo del tirocinante:
- Forte interesse per i media cartacei e on line (preferibilmente un pò di esperienza)
- Comprensione generale delle politiche europee

-Verrà data preferenza a studenti di giornalismo e candidati con conoscenza di almeno 2 lingue europeeCompiti del tirocinante:
- Preparazione di materiale per l’ufficio stampa
- Supporto al lavoro dell’ufficio
- Confronto con giornalisti e altri contatti chiave
- Gestione del database dell’ufficio
- Organizzazione di eventi
- Preparazione di documenti informativi sullo stato delle politiche dell’UE

Per candidarsi inoltrare CV e lettera di presentazione a Céline Dawans: c.dawans@aer.eu. Solo i candidati vincitori saranno contattati per un colloquio. La selezione sarà chiusa al più presto e la data di inizio del tirocinio è fissata per il 2 giugno 2009, per un periodo previsto da 3 a 6 mesi.

AER necessita di un contratto firmato con la scuola e università del tirocinante. Il tirocinante riceverà una borsa di 150 euro al mese. Spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico del tirocinante.

AER Brussels Office
Boulevard Baudouin 12
BE-1000 Bruxelles
tel.: + 32 2 421 85 12
fax: + 32 2 421 83 69
aer.brussels@aer.eu
www.aer.eu


A cura di Mario Coralluzzo - Giornalista
Fonte: SCAMBI EUROPEI
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categoria:stage, formazione, bruxelles, ufficio stampa